IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Vista la legge 23 luglio 1991,  n.  223,  recante,  tra  l'altro,
norme in materia di cassa integrazione e mobilita';
    Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  commi  1  e  2  della sopra
richiamata legge n. 223/1991;
    Visto l'art. 4, comma  21,  terzo  periodo  del  decreto-legge  1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive proroghe;
    Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 novembre  1997,  n.
393,  che  prevede  la  proroga,  per  otto  mesi, dell'indennita' di
mobilita' in favore dei lavoratori di cui al precedente comma  2  del
medesimo art. 1, che siano stati gia' licenziati alla data di entrata
in vigore del decreto-legge stesso (13 novembre 1997);
    Viste  le istanze, con le quali i lavoratori, di cui all'allegato
elenco nominativo - che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto - hanno richiesto la suddetta proroga;
    Considerato  che  i  suddetti  lavoratori  risultano essere stati
licenziati precedentemente alla data di inizio  del  trattamento,  di
cui  all'art.    4,  comma  21,  terzo  periodo della citata legge n.
608/1996, richiesto dall'azienda, della quale erano dipendenti e  non
hanno,  quindi, beneficiato del conseguente trattamento straordinario
di integrazione salariale;
    Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere  le  istanze  di  cui
trattasi;
                              Decreta:
    Per  i  lavoratori  di  cui  all'allegato elenco nominativo - che
costituisce parte integrante del presente decreto - non  e'  concessa
la  proroga dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e
2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'art. 1,  comma  3
del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed avverso lo  stesso  e'  ammesso  ricorso
straordinario    al    Presidente    della   Repubblica   o   ricorso
giurisdizionale  al  T.A.R.,  rispettivamente  entro   centoventi   o
sessanta giorni, dalla data della sua pubblicazione.
     Roma, 31 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu